Anche il singolo condomino può richiedere copia dell’estratto conto condominiale direttamente alla banca (che non può esimersi)
Con la riforma del condominio è stato imposto all’amministratore di “far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. Inoltre, “ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica” (art. 1129 Codice Civile). Tuttavia, anche il proprietario di un alloggio può chiedere alla banca (o alla posta) l’estratto conto del condominio. È infatti possibile per il singolo condomino rivolgersi direttamente all’istituto di credito ove il condominio ha il conto corrente aperto. La decisione che fa luce sul caso: Decisione N. 814 del 19 aprile 2011 (link originale qui) L'arbitro Bancario Finanziario è un organismo di decisione (detto anche di risoluzione) stragiudiziale di controversie previsto dalla normativa italiana (Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta legge sul risparmi) che ha modificato il Testo unico bancario). Come altri organismi similari, all’ABF “i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie” (wikipedia) e l’arbitro è tenuto a decidere nel merito evitando in tal modo il giudizio “ordinario”. Nel caso in questione, una “proprietaria di una unità immobiliare, facente parte di un condominio amministrato da una snc, chiede all’amministratore “gli estratti conto condominiali”. Poiché questi non ottempera alla richiesta, provvede – tramite avvocato – a chiedere gli estratti conto bancari del condominio alla filiale della banca convenuta dove è insediato il rapporto.” Tuttavia la banca “non consegna detti estratti conto e l’avvocato contesta “siffatta condotta” ma la “banca giustifica il rifiuto alla consegna con la motivazione che il “legittimo interlocutore è rappresentato esclusivamente dall’attuale Amministratore del Condominio”. La condomina proprietaria (e correntista di rimando) fa ricorso e “chiede all’ABF di “accertare il diritto della ricorrente [cioè del singolo condomino] ad ottenere copia degli estratto conto corrente bancari del condominio”. Tuttavia la banca si giustifica che solo “l'amministratore ha la rappresentanza del condominio ed è il solo soggetto noto alla Banca, legittimato adoperare sul conto corrente” e “conseguentemente a richiedere informazioni o documenti ad esso relativi” ed inoltre “la Banca inoltre non avrebbe, in ogni caso, alcun modo per verificare la qualità di condomini in capo alla ricorrente né di verificarne l'entità” ma che se lo facesse “incorrerebbe in (…) violazioni della vigente normativa posta a tutela della riservatezza” ovvero della privacy. Gli Arbitri riepilogano quindi la normativa italiana relativa sulla natura giuridica del condominio e la relativa giurisprudenza indicando che “In Diritto il Collegio è consapevole del fatto, posto in rilievo dalla resistente, che la natura giuridica del condominio è controversa in dottrina e giurisprudenza; tuttavia, ritiene di aderire alla giurisprudenza di Cassazione prevalente che qualifica “il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (v. nostro articolo qui), sicché “l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale” (cfr., tra tante, Cass. 21 gennaio 2010 n. 1011). Nella giurisprudenza di merito si rinviene anche un “precedente specifico nella sentenza del Tribunale di Salerno (30.07. 2007) ove si legge che “ogni condòmino, in quanto "cliente" deve aver diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”. La decisione continua indicando che: “I dubbi sistematici di dottrina e giurisprudenza impongono, tuttavia, di svolgere qualche ulteriore riflessione. In particolare, occorre chiedersi: A) se sussistano, nel nostro ordinamento, disposizioni a tutela di interessi giuridici del “condominio” e/o degli altri condomini tali da imporre alla banca di non dare seguito alla richiesta della ricorrente; B) se sussistano ragioni di tutela della banca, in quanto terzo rispetto al rapporto che intercorre tra il condomino e l’amministratore (nella sua qualità di rappresentante del condominio), che le consentano di non dare seguito alla richiesta della ricorrente. Quanto al punto sub A), la banca nelle controdeduzioni ha osservato che qualora avesse aderito “alla istanza di controparte, [sarebbe incorsa] in certe violazioni della vigente normativa posta a tutela della riservatezza” (cioè della privacy). Orbene è indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la clientela, ma è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa, la banca è tenuta a dare l’informazione richiesta non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF perché la svincoli dal “segreto bancario”. Si pensi in tal senso alla legittimazione dell’erede verso la banca con la quale il de cuius intratteneva un conto corrente o, ancora, alla legittimazione del curatore verso la banca del fallito. Parimenti il condomino, che si sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del condomino all’informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica in quanto l’amministratore agisce nei confronti dei terzi (della banca) in quanto “ha la rappresentanza dei partecipanti” al condominio (così l’art. 1131 c.c.), d’altro lato, non lede alcun interesse del condominio nel suo insieme, né degli altri condomini, poiché l’informazione, così fornita, in nulla diminuisce il pari diritto all’informazione dell’amministratore del condominio, né quello di ciascun altro condomino. Diverso sarebbe stato se il condomino avesse chiesto alla banca di disporre delle somme depositate sul conto del condominio mettendo a rischio i diritti patrimoniali del condominio e/o degli altri condomini; infatti, proprio in un’ipotesi assimilabile, la Suprema Corte ha negato al condomino l’azione contro una Compagnia di assicurazione per il risarcimento con Decisione N. 814 del 19 aprile 2011Pag. 4/4del danno a valere sulla polizza stipulata dal condominio (cfr. Cass. 20 febbraio 2009, n.4245). Quanto al punto sub B), la resistente ha obiettato che “l'amministratore ha la rappresentanza del condominio ed è il solo soggetto noto alla Banca, legittimato adoperare sul conto corrente a questo intestato e conseguentemente a richiedere informazioni o documenti ad esso relativi”; in altri termini, la banca ha inteso fare valere la propria posizione di terzo estraneo al rapporto tra amministratore e condomini. Osserva il Collegio che anche dalla narrazione della banca resistente si ricava che l’amministratore abbia stipulato il conto corrente con la banca proprio nella sua qualità di rappresentante del condominio e “nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge, dall'assemblea e dal regolamento condominiale”. Vero è, dunque, quanto osservato dalla ricorrente che il “condomino, nell’evidenziata qualità di mandante [rectius rappresentato], è titolare sostanziale (pro quota) di ogni posizione giuridica afferente” al condominio. Né, per altro, la banca subisce una lesione della propria sfera giuridica se non per il modesto onere di inviare copia dell’estratto conto, incombenza a fronte della quale potrà certamente ottenere la specifica commissione di prassi”. Per le ragioni illustrate il Collegio ribadisce il diritto del condomino a ottenere copia dell’estratto conto del condominio. Per questi motivi Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario fornisca alla ricorrente copia degli estratti conto richiesti. Così deciso nella Decisione N. 814 del 19 aprile 2011 Quindi ricapitolando: la banca non si può opporre per nessun motivo alla richiesta di copia dell’estratto conto condominiale. Né adducendo a motivi di privacy e né adducendo che al condomino non compete (in quanto presente un amministratore di condomino delegato).
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AutoreLuca MECCA Archivi
Febbraio 2019
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